È in vigore dal 15 maggio 2008, il nuovo Testo Unico della sicurezza (d.lgs. 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce completamente il precedente e ormai famoso d.lgs. 626/94 e gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro. La scadenza per l'adempimento alle disposizioni previste dal d.lgs 81/08 è fissata al giorno 01/01/2009.
Entrata in vigore del provvedimentoL’entrata in vigore del provvedimento è avvenuta il 15 maggio 2008; l’applicazione delle disposizioni relative alla valutazione dei rischi e all’aggiornamento di quelle esistenti ex d.lgs 626/94 era prevista entro il 29 luglio 2008. Tale data è slittata al 1 gennaio 2009.
Campi di applicazioneIl Testo Unico ha esteso, rispetto al precedente d.lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione. Si rivolge infatti a:
- tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
- tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari;
- per i contratti di somministrazione (d.lgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori;
- lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente;
- lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo Dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi.
Principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoroIl TU individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Esse sono:
- datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari;
- responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) - può essere interno o esterno alla azienda – ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno. Nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro che abbia fatto apposito corso di formazione;
- rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 dipendenti viene riconfermata la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST);
- medico competente;
- addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso).
ADEMPIMENTI PRINCIPALI DECRETO LGS. 81/2008 OBBLIGATORIPer tutte le attività con dipendenti e/o soci prestatori d’opera all’interno dell’azienda:
- Frequenza del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende che si autonominano R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione e protezione) di 16 ore minimo. Dovranno frequentare il corso anche coloro che si erano autonominati entro il 31/12/1996.
- Auto-nomina RSPP, da formalizzare con apposito modulo, da tenere in azienda insieme ad attestato di frequenza del corso di cui sopra. La data deve essere indicata in modo preciso e deve essere successiva a quello di ottenimento dell’attestato di partecipazione.
- Valutazione dei rischi e/o autocertificazione, intesa come valutazione rischi semplificata (possibile per aziende che occupano fino a 10 addetti), secondo D.Lgs. 81/2008 che deve recare data certa, comprensiva di:
Documento valutazione rischio chimico o indagine conoscitiva (D.Lgs. 81/08). Valutazione e/o autocertificazione del rumore secondo D.Lgs. 81/2008. Valutazione e/o autocertificazione rischio vibrazioni secondo D.Lgs. 81/2008. Nomina addetti antincendio, emergenza, evacuazione e iscrizione relativo corso di formazione. Nomina addetti pronto soccorso e iscrizione al relativo corso di formazione. Nomina Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. Obbligo di frequenza corso di 32 ore, nel caso in cui sia nominato un RLS interno e di pagamento delle quote periodiche a fondo specifico nel caso di nomina del RLST. Nomina Medico Competente per attività soggette. Formazione/informazione lavoratori all’assunzione, cambio di mansione o di ciclo produttivo, con tenuta dei verbali degli incontri e corsi formativi (art. 36/37 D.Lgs. 81/2008). Formazione e addestramento specifico in seguito a quanto emerso dalla valutazione dei rischi e/o autocertificazione e comunque da fare nei seguenti casi: uso dei carrelli elevatori, uso dei DPI di terza categoria (quelli salvavita) e uso dei DPI di protezione dell’udito. Redazione contratti d’appalto Art. 26 D.Lgs. 81/2008 con parte informativa relativa alla sicurezza e obbligo di elaborare, per il committente che affida i lavori a diversi appaltatori nella propria azienda, il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
Il nuovo quadro sanzionatorioLe principali sanzioni per il datore di lavoro sono:
Omessa valutazione dei rischi Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Omessa redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Mancata nomina degli addetti alle emergenze, antincendio e primo soccorso Ammenda da 3.000 a 9.000€
Omessa informazione dei lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000€
Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000€
Omessa nomina del medico competente Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000€
Omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RSL Sanzione amministrativa pecuniaria di 500 €
Sospensione dell’attività Secondo le disposizioni del TU gli ispettori possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14). In particolare questo provvedimento scatterà nei seguenti casi:
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- reiterate violazioni della disciplina dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del d.lvo 66/2003, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio infortunio;
- gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione. In attesa di decreto, le gravi violazioni che possono portare, in caso di reiterazione, alla sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle indicate nell’allegato I al TU:
mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi; mancata elaborazione del Piano di Emergenza; mancata formazione ed addestramento del personale dipendente e dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione; mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS); mancata elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento; mancata nomina del Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione.
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